Chiarimenti sull’attivazione e disattivazione degli apiari

Premesso che l’art. 3, comma 2, del Decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 prevede l’esclusione dall’obbligo di registrare in BDA le informazioni relative agli spostamenti se questi avvengono da e verso apiari della medesima proprietà, all’interno della stessa provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione di un apiario, si precisa che con “attivazione” si intende la prima movimentazione in entrata di api in un apiario non ancora popolato, mentre con “disattivazione” si intende l’ultima movimentazione in uscita che svuota l’apiario.

Gli apiari che, trascorsi più di dodici mesi dal loro inserimento in BDA, non risultano attivati sono sottoposti a verifiche da parte dei servizi veterinari per accertare il motivo di tale situazione.
Inoltre, il servizio veterinario competente per territorio sottopone a verifiche regolari anche gli apiari:
a) che non hanno censimento aggiornato;
b) che da più di dodici mesi non registrano movimentazioni;
c) che da più di dodici mesi sono a zero alveari;
d) classificati in BDA come nomadi e che non presentano disattivazione, ossia la movimentazione in uscita di svuotamento, trascorsi più di dodici mesi dalla movimentazione per “nomadismo”.
Se a seguito di verifica viene confermata per tali apiari l’assenza di alveari, sono attuate le azioni correttive del caso tra cui la registrazione in BDA di chiusura dell’attività.
Per quanto riguarda le movimentazioni per motivo “impollinazione”, si comunica che al momento in BDN non risultano registrate movimentazioni con tale motivo. Richiamando la rilevanza sanitaria di questa informazione, si comunica che si sta predisponendo in BDN l’apposita funzionalità per registrare se a seguito di movimentazione per impollinazione vi è la perdita o il recupero del materiale biologico movimentato.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Silvio Borrello

Fonte: Ministero della Salute