Pubblicato di seguito lo statuto in versione integrale della Associazione Regionale Apicoltori Siciliani.
Statuto della
Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
PARTE PRIMA
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Regionale Apicoltori Siciliani” acronimo
ARAS.
Essa ha sede legale in Palermo (PA).
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale nell’ambito della Regione
Sicilia e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, sedi territoriali, delegazioni,
uffici periferici e simili.
In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine “Associazione”.
Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 – Scopi e Finalità
L’Associazione, che non ha fini di lucro, intende promuovere, tutelare e valorizzare l’apicoltura
Siciliana e gli ambienti naturali e gli agro-eco sistemi dove essa viene esercitata.
Nello specifico l’Associazione si propone di:
1. rappresentare gli interessi dell’apicoltura Siciliana, ed in particolare dei suoi soci, nei rapporti
con le istituzioni ed amministrazioni, con enti pubblici e privati, con le organizzazioni
economiche, politiche, sindacali e sociali locali, regionali, nazionali, comunitarie ed
internazionali;
2. favorire la diffusione d’informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali
della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione
d’aggiornamento riguardante l’ammodernamento e rinnovamento dell’apicoltura;
3. svolgere attività d’elaborazione e proposta d’indicazioni e di contenuti tendenti a migliorare la
normativa apistica anche attraverso l’interlocuzione con i Ministeri, la Regione Siciliana, gli
Enti e gli organi pubblici o privati interessati.
4. promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell’alveare, anche attraverso la cura di specifici
interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore finale;
5. promuovere e coordinare l’attività di ricerca scientifica in apicoltura;
6. agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori
apistici e apicoltori amatoriali;
7. ricercare e promuovere la collaborazione e l’intesa con organizzazioni italiane ed estere aventi
finalità analoghe a quelle dell’Associazione e partecipare ad organismi con esse costituiti sotto
qualsiasi forma giuridica.
Per il raggiungimento degli obiettivi statutari, l’Associazione si propone di:
1. ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop,
lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali e multimediali, corsi di formazione e ogni altra
iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione dell’apicoltura e dell’ambiente;
2. prestare opera di consulenza tecnica ai soci in relazione alle finalità dell’Associazione;
3. lavorare in stretta collaborazione con tutti gli organismi presenti sul territorio regionale e
nazionale, che condividono la tutela e promozione dell’apicoltura e dell’ambiente;
4. programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale e/o con l’utilizzo della rete
internet, finalizzate alla specifica formazione, orientamento, riqualificazione e aggiornamento
professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
5. instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite
convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti
provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca,
aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei
soggetti pubblici o privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
6. promuovere ed attuare, anche attraverso i soci, progetti e programmi di sviluppo, studio,
assistenza tecnica, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e
qualificazione della produzione del settore apistico, con particolare attenzione alla salubrità,
sicurezza e qualità di tutti i prodotti dell’alveare;
7. promuovere, realizzare e gestire forme di commercializzazione collettiva, gruppi di acquisto,
progetti di filiera corta, punti organizzati per la vendita diretta;
8. promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione
e la gestione di impianti collettivi di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio e
commercializzazione dei prodotti apistici;
9. Promuovere la costituzione di associazioni di scopo inerenti gli obiettivi sociali.
10. aderire ad organizzazioni di carattere nazionale che si ritiene possano rappresentare gli
interessi dell’Associazione;
11. compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari direttamente
finalizzate al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
12. in via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali
finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
13. svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge che possa risultare utile al
settore.
L’Associazione, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti
od Organismi pubblici o privati e potrà anche partecipare e/o aderire ad altri Organismi aventi oggetto
affine o connesso al proprio.
Art. 4 – I Soci
Il numero di soci è illimitato.
Sono Soci ordinari dell’Associazione gli apicoltori e aspiranti apicoltori, persone fisiche o giuridiche,
operanti nel territorio della Regione Sicilia, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione ed
accettano i contenuti dello Statuto.
Sono aspiranti apicoltori coloro i quali si iscrivono al fine di portare a termine un percorso formativo
che consenta loro di condurre responsabilmente una o più famiglie d’api e, entro 12 mesi
dall’iscrizione, adempiano agli obblighi di legge per la qualifica di apicoltore.
L’associazione può inscrivere in qualità di socio onorario personalità che l’assemblea riconosce avere
particolari meriti nel perseguimento degli scopi associativi.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono
tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo e i termini temporali entro i quali
procedere al pagamento, sono proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei
regolamenti interni e partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.
I Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro
socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti
dall’Associazione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Il socio onorario non ha diritto di voto e non versa quota associativa e non può essere eletto nel
consiglio direttivo o presidente dell’associazione.
A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione, potranno
essere richieste, unicamente ai Soci interessati ad esse, quote straordinarie di autofinanziamento.
Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
Con l’adesione all’Associazione i Soci s’impegnano a non aderire ad altre organizzazioni aventi
finalità e/o prassi contrastanti con i fini e le attività associative.
Non possono comunque essere Soci coloro i quali svolgono attività contrastanti con gli scopi
dell’Associazione.
Ogni socio si impegna ogni anno a comunicare all’Associazione la consistenza degli alveari
denunciati con il censimento annuale.
Art. 5 – Ammissione, esclusione e recesso dei soci
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta
presentata dal soggetto interessato con le modalità enunciate nel regolamento.
Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio Direttivo, s’intende
costituito a tempo indeterminato.
La qualità di “socio” si perde per recesso o per esclusione quando il socio:
a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e
delibere assembleari ad esso connessi;
b) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione;
c) non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione o
pregiudichi in qualunque modo l’attività dell’Associazione;
d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’Associazione;
e) perda i requisiti previsti per l’ammissione;
f) non adempia al pagamento della quota annua secondo le modalità previste dal regolamento.
L’esclusione del Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Socio con
ricevuta di ricezione a mezzo lettera o posta elettronica o altra modalità esplicitata nel regolamento e
dovrà contenere le motivazioni dell’esclusione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento il Socio può fare opposizione
qualora ritenga che le motivazioni d’espulsione non siano a lui imputabili; l’opposizione non
sospende l’efficacia del provvedimento la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei
Probiviri quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.
L’esclusione per mancato pagamento della quota associativa è preceduta dall’invio, con ricevuta di
ricezione, di lettera o posta elettronica di sollecito del pagamento delle quote associative arretrate da
effettuarsi entro il termine di 30 giorni.
Il Socio escluso decade dall’esercizio dei diritti attivi dalla data del provvedimento.
Il recesso volontario è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.
Eventuali controversie in merito all’ammissione o all’esclusione di Soci saranno in ultima istanza
decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed
Associazione.
In ogni caso il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
PARTE SECONDA
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea Generale dei Soci;
2. le sezioni territoriali;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Presidente del Consiglio Direttivo;
5. Il Tesoriere;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)
7. il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 – L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal socio
indicato dall’Assemblea.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
l’anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure
per richiesta motivata di almeno un quindicesimo dei Soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al
Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente
mediante lettera ai Soci, all’ultimo indirizzo conosciuto, e/o per posta elettronica o per altri strumenti
che garantiscano la consegna del messaggio, con indicazione della data, ora, ordine del giorno e luogo
d’incontro almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea può svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che
sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di
tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatosi tali presupposti la riunione si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. L’Assemblea Ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda
convocazione se è presente almeno 1/10 degli aventi diritto. Il numero minimo potrà essere raggiunto
anche con deleghe attribuite da parte dei soci assenti ai soci presenti.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero
massimo di 3 soci finché il numero dei soci è inferiore o uguale a 500. Qualora il numero dei soci
superi i 500 iscritti alla data dell’assemblea, ogni associato può raccogliere sino a cinque deleghe. La
modalità di delega è definita nel regolamento interno dell’ARAS.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci delibera:
1. sul rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e sul bilancio previsionale
predisposti dal Consiglio Direttivo;
2. determina il numero massimo dei componenti il consiglio direttivo;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo e fra loro indica il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. se ritenuto necessario elegge i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti:
5. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
6. discute e approva i programmi e le attività dell’Associazione; approva i regolamenti interni;
7. determina il diritto ad una eventuale indennità di funzione e la relativa entità per i soci con
incarichi;
8. può revocare l’incarico conferito ai membri eletti e al presidente del Consiglio Direttivo;
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta di almeno un decimo dei presenti, a
scrutinio segreto.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie, allo scioglimento
dell’Associazione, alla nomina di un eventuale liquidatore e sulla devoluzione dell’eventuale
patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza
di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci aventi
diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati aventi diritto di voto.
Per la revoca degli incarichi elettivi è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei
consiglieri e del presidente, saranno definite dal Regolamento.
Art. 8 – Sezioni territoriali e assemblee parziali
L’associazione si può articolare in sezioni territoriali. Il consiglio Direttivo delimita l’ambito
territoriale di queste sezioni come di seguito specificato. La sezione territoriale è costituita da un
numero minimo di soci come da regolamento interno dell’ARAS, ed elegge un/a coordinatore/trice
che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Se il numero dei Soci iscritti nel Libro Soci è superiore a 600 (seicento) l’Assemblea Generale deve
essere preceduta dalle Assemblee Parziali, definite di seguito, ed è costituita dai delegati in esse eletti.
I delegati che partecipano all’Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non
possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati.
Quando l’Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione si intendono
riferite ai delegati eletti.
L’assemblea dei delegati è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
dei delegati, in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei delegati eletti. All’assemblea dei
delegati partecipano con diritto di voto il presidente e i consiglieri del direttivo eletti dall’assemblea.
Se il numero totale dei Soci iscritti nel Libro Soci è inferiore a 600 (seicento) il Consiglio Direttivo
può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Parziali per la nomina
dei delegati, che saranno, anch’esse disciplinate come segue.
Qualora si verificasse una delle situazioni previste dai commi precedenti, il Consiglio Direttivo, per
ciascuna Assemblea Generale, deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee
Parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all’Assemblea Generale convocata.
Il Consiglio Direttivo determina l’ambito territoriale dei Soci iscritti, di seguito indicato come Sezione
Territoriale, aventi diritto a partecipare a ciascuna Assemblea Parziale, nonché il numero, le date e le
sedi di svolgimento delle stesse, tenendo conto della necessità che fra l’ultima Assemblea Parziale e
l’Assemblea Generale trascorrano almeno 7 (sette) giorni.
La definizione degli ambiti territoriali di riferimento per le Assemblee Parziali, determinata dal
Consiglio Direttivo, corrisponderà in linea di massima alla ripartizione in province del territorio, ma
potrà subire adattamenti, accorpamenti e/o ulteriori frammentazioni in relazione alla realtà apistica e
alla consistenza associativa nei vari territori.
Le Assemblee Parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con le stesse modalità
previste per l’Assemblea Generale e possono tenersi con le stesse modalità previste per l’Assemblea
Generale. Valgono per le Assemblee Parziali gli stessi criteri di validità indicati per le assemblee
generali.
Le Assemblee Parziali sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere
delegato.
L’avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente quale argomento all’ordine del giorno, la
nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell’Assemblea Generale.
Nel corso delle Assemblee Parziali, vengono eletti dai Soci con diritto di voto presenti o rappresentati,
i delegati che devono essere Soci e che costituiranno l’Assemblea Generale.
Nell’Assemblea parziale ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta,
un numero massimo di 3 soci con diritto di voto.
I Soci, riuniti in Assemblee Parziali, nominano un delegato ogni 10 (dieci) soci iscritti o frazione di
dieci maggiore di cinque.
Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati,
saranno definite dal Regolamento.
I delegati eletti devono far parte degli aventi diritto al voto e restano in carica per tutto l’esercizio e
partecipano a tutte le Assemblee Generali indette nel corso dell’anno per le materie sulle quali hanno
ricevuto delega.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un numero pari di membri composti da un
rappresentante per ciascuna Sezione Territoriale, se definite, e da 4 a 8 membri eletti dall’Assemblea.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il Regolamento Elettorale approvato
dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte
consecutive, senza giustificati motivi.
Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato
dal Presidente entro 30 giorni dall’ ultima delle tre assenze.
In caso di cessazione di membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro
sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell’ultima elezione, che
dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza
l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, nonché ogni volta che ne venga
fatta motivata richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi componenti.
La convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, può avvenire in
forma scritta, per posta, posta elettronica, con programmi di messaggistica istantanea o, in casi di
motivata urgenza, tramite contatto telefonico.
La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera
a maggioranza dei presenti
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi di
telecomunicazione con le stesse condizioni e modalità previste per le Assemblee Generali.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere
rimborsate le sole spese vive documentate sostenute nell’espletamento dell’incarico.
Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, su invito dello stesso, soci e non soci in
qualità di uditori e/o consulenti.
Art. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
eleggere al suo interno uno o più Vice Presidenti, il segretario.
fissare le responsabilità degli altri componenti in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il
conseguimento dei propri fini statutari.
convocare l’Assemblea Generale e le Assemblee parziali dei Soci;
predisporre gli atti da sottoporre alle Assemblee;
predisporre la proposta di programmazione delle attività associative;
elaborare il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea
Generale;
elaborare il bilancio previsionale relativo all’esercizio annuale successivo da sottoporre alla
approvazione dell’Assemblea Generale;
proporre gli importi delle quote d’ammissione e annuale dei soci.
deliberare sull’ammissione od esclusione dei soci;
delimitare gli ambiti territoriali, corrispondenti alle Sezioni Territoriali, alle quali devono fare
riferimento i Soci per la partecipazione alle Assemblee Parziali;
proporre l’adesione dell’Associazione ad altra organizzazione a carattere nazionale e/o
internazionale che possa rappresentare gli interessi dell’Associazione;
deliberare sul trasferimento della sede legale dell’associazione e/o sull’istituzione di sezioni
territoriali, sedi distaccate o uffici secondari.
deliberare su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le
mansioni
affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo
determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze,
determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
Art. 11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione.
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per la durata del
Consiglio Direttivo e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi d’urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio
Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio
spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall’Associazione.
In caso d’assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al/ai Vice
Presidente/i.
Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell’Associazione presso terzi, il/i Vice Presidente/i
o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire
richiede.
Art. 12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al
Consiglio Direttivo con eventuali relazioni annuali.
Il Tesoriere ha la responsabilità, d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione
amministrativa e della politica finanziaria dell’Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti
bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta.
Il Tesoriere ha il compito di:
1. elaborare la bozza del bilancio previsionale e rendiconto consuntivo che il Consiglio Direttivo
approva e sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci;
2. assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale
conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell’Associazione, nonché attuare le
delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
3. presentare il rendiconto annuale all’Assemblea Generale dei Soci;
4. assicurare la contabilità corrente delle spese dell’Associazione;
5. relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è un organo composto di cinque membri, di cui due
supplenti, nominati dall’Assemblea Generale dei Soci, tra persone esperte di amministrazione,
scegliendole anche tra i non soci; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, vigilare
sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito
verbale nel quale annotare i risultati del controllo
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci.
Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento,
agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, che
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
È di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l’Associazione e
organi della stessa, circa l’applicazione delle sanzioni, l’interpretazione dello Statuto, dei
regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.
Qualunque controversia o vertenza che sorga nell’ambito dell’attività dell’Associazione, sarà
sottoposta all’esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e
senza formalità di procedura.
PARTE TERZA
Art. 15 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito da:
a) quote associative;
b) contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
c) rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
d) proventi derivanti da prestazioni commerciali marginali rese a terzi;
e) beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
f) eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
g) quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità
dell’Associazione.
L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il
conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere
l’attività dei Soci.
A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione potranno
essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.
In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività
commerciali nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito
da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena
autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno
finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative
istituzionali.
L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva
o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 16 – Esercizio Sociale e Finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere
accanto alle attività istituzionali.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio
da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi, o entro sei mesi
quando particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 17 – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere, e che possono essere
formati e tenuti in formato digitale, sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea generale e delle eventuali Assemblee
Parziali;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti
nell’ambito dell’organizzazione.
In ipotesi d’esercizio d’attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni
del legislatore fiscale.
Art. 18 – Regolamento Interno
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto
un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo e ratificato dell’Assemblea generale dei Soci.
Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa, in apposita assemblea
straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore,
scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte
le passività, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – Disposizioni Finali
Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 21 articoli è integralmente accettato dai Soci,
unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle
disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.